L’eccezione per «copia privata» ai sensi della direttiva sul diritto d’autore si applica alla memorizzazione nel cloud di una copia a fini privati di un’opera protetta

Con la recente sentenza del 24 marzo 2020 nella causa C-433/20, relativa alla questione interpretativa della direttiva 2001/29 che prevede l’eccezione per copia privata per le riproduzioni effettuate su “qualsiasi supporto”, la C.G.U.E. ha chiarito che il salvataggio di una “copia privata” di un’opera nel cloud integra una vera e propria riproduzione della stessa, facendo rientrare nella nozione di supporto anche il cloud ovvero la “nuvola informatica”. In merito all’assoggettamento dell’equo compenso destinato a garantire l’indennizzo del titolare dei diritti d’autore, la Corte ha ritenuto che la relativa disciplina rientra nel margine discrezionale riconosciuto al Legislatore nazionale. In via generale, il soggetto che effettua la copia privata, ovvero l’utente dei servizi di memorizzazione del cloud, è tenuto a finanziare l’equo compenso, seppure non sia sempre agevole individuare l’utente finale. Ragion per cui gli Stati possono praticare l’opzione di un prelievo per copia privata a carico del produttore o importatore del server che offre il servizio di nuvola informatica che sarà, in definitiva, supportato dall’utente privato.

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